Sono alcuni giorni che si parla della possibilità di “ripristinare” l’utilizzo della lingua latina nella celebrazione della S.Messa . Non ho intenzione di cimentarmi su questo tema , anche perché ancora non ho maturato un’opinione in merito , tuttavia un aspetto della discussione che sta emergendo mi colpisce: si parla di introdurre nuovamente il latino e quindi ripristinare la S.Messa così com’era prima del Concilio Ecumenico Vaticano II , prima cioè dell’abolizione del latino con la riforma liturgica . Ora , mi sembra che già sia sbagliato il punto di partenza , perché il documento conciliare dedicato alla liturgia è una costituzione che negli articoli 36 , 54 e 116 dice chiaramente che si può introdurre la lingua nazionale lì dove lo si ritiene opportuno per esigenze pastorali e che comunque rimane il latino la lingua liturgica. A seguire riporto tali articoli (avendo trascritto parti di testo dal sito ufficiale della Santa Sede). A me sembra dunque che l’eventuale documento che emetterà la Santa Sede a seguito del motu proprio del Pontifice sia qualcosa che va a correggere o cambiare ciò che non è stato rispettato a partire dal Vaticano II o che oppure è stato quasi da subito cambiato , meglio , il documento non sarà un tornare a prima del Vaticano II ma ai “risultati” del Vaticano II. Va da sè che la mia opinione è una tra le tante che abbaiano , visto che il documento ancora non è stato promulgato.
COSTITUZIONE CONCILIARE
SACROSANCTUM CONCILIUM
SULLA SACRA LITURGIA
[...]
36.
- L’uso della lingua latina, salvo diritti particolari, sia conservato nei riti latini.
- Dato però che, sia nella messa che nell’amministrazione dei sacramenti, sia in altre parti della liturgia, non di rado l’uso della lingua nazionale può riuscire di grande utilità per il popolo, si conceda alla lingua nazionale una parte più ampia, specialmente nelle letture e nelle ammonizioni, in alcune preghiere e canti, secondo le norme fissate per i singoli casi nei capitoli seguenti.
- In base a queste norme, spetta alla competente autorità ecclesiastica territoriale, di cui all’art. 22- 2 (consultati anche, se è il caso, i vescovi delle regioni limitrofe della stessa lingua) decidere circa l’ammissione e l’estensione della lingua nazionale. Tali decisioni devono essere approvate ossia confermate dalla Sede apostolica.
- La traduzione del testo latino in lingua nazionale da usarsi nella liturgia deve essere approvata dalla competente autorità ecclesiastica territoriale di cui sopra.
40. Dato però che in alcuni luoghi e particolari circostanze si rende urgente un più profondo adattamento della liturgia, che per conseguenza è più difficile:
1) Dalla competente autorità ecclesiastica territoriale, di cui all’art. 22 – 2, venga preso in esame, con attenzione e prudenza, ciò che dalle tradizioni e dall’indole dei vari popoli può opportunamente essere ammesso nel culto divino. Gli adattamenti ritenuti utili o necessari vengano proposti alla Sede apostolica, per essere introdotti col suo consenso.
2) Affinché poi l’adattamento sia fatto con la necessaria cautela, la Sede apostolica darà facoltà, se è il caso, alla medesima autorità ecclesiastica territoriale di permettere e dirigere, presso alcuni gruppi a ciò preparati e per un tempo determinato, i necessari esperimenti preliminari.
3) Poiché in materia di adattamento, di solito le leggi liturgiche comportano difficoltà particolari soprattutto nelle missioni, nel formularle si ricorra a persone competenti in materia.
54. Nelle messe celebrate con partecipazione di popolo si possa concedere una congrua parte alla lingua nazionale, specialmente nelle letture e nella « orazione comune » e, secondo le condizioni dei vari luoghi, anche nelle parti spettanti al popolo, a norma dell’art. 36 di questa costituzione. Si abbia cura però che i fedeli sappiano recitare e cantare insieme, anche in lingua latina, le parti dell’ordinario della messa che spettano ad essi. Se poi in qualche luogo sembrasse opportuno un uso più ampio della lingua nazionale nella messa, si osservi quanto prescrive l’art. 40 di questa costituzione.
116. La Chiesa riconosce il canto gregoriano come canto proprio della liturgia romana; perciò nelle azioni liturgiche, a parità di condizioni, gli si riservi il posto principale. Gli altri generi di musica sacra, e specialmente la polifonia, non si escludono affatto dalla celebrazione dei divini uffici, purché rispondano allo spirito dell’azione liturgica, a norma dell’art. 30.
30. Per promuovere la partecipazione attiva, si curino le acclamazioni dei fedeli, le risposte, il canto dei salmi, le antifone, i canti, nonché le azioni e i gesti e l’atteggiamento del corpo. Si osservi anche, a tempo debito, un sacro silenzio.